PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il rapporto di impiego del personale dirigente dipendente dalle amministrazioni statali è assoggettato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, al regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e secondo i princìpi e criteri direttivi ivi stabiliti, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi intesi a disciplinare, attraverso la previsione di un autonomo comparto, l'ordinamento del personale dirigente delle amministrazioni statali e il relativo trattamento economico. I medesimi decreti legislativi recano, altresì, i contenuti del rapporto di impiego del predetto personale, con la previsione di separati procedimenti negoziali, recepiti con distinti decreti del Presidente della Repubblica.
      2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale della categoria del personale dirigente delle amministrazioni statali, che esprimono il proprio parere entro i successivi trenta giorni. Detti schemi, unitamente ai citati pareri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si pronunciano entro quaranta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi sono comunque emanati.

 

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Art. 3.

      1. Per i dirigenti di seconda fascia dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, i quali alla data dell'istituzione del ruolo unico dirigenziale erano titolari della qualifica di «dirigente superiore», è ripristinata la qualifica stessa. Ai citati dirigenti superiori è riconosciuta la posizione nel ruolo dell'amministrazione di appartenenza, di cui all'articolo 23 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, loro spettante in forza della nuova qualifica rivestita. Ai medesimi dirigenti è, altresì, corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la retribuzione di posizione nella misura massima prevista per la seconda fascia dirigenziale.
      2. Ai dirigenti di cui al comma 1 è assegnato il 50 per cento dei posti disponibili dell'amministrazione statale di appartenenza con la qualifica di dirigente generale.

Art. 4.

      1. È istituito, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Consiglio superiore dei dirigenti dello Stato, al quale è attribuito il compito di tutelare i diritti e gli interessi della dirigenza statale.

Art. 5.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.